Art. 69

Dotazione delle casse di anticipi

In vigore dal 29 ott 2012
Dotazione delle casse di anticipi ( del regolamento finanziario) 1.   Il contabile esegue i pagamenti di copertura delle casse di anticipi e ne garantisce il seguito finanziario sia a livello dell’apertura dei conti bancari e delle deleghe di firma che dei controlli in loco e sulla contabilità centralizzata. Il contabile alimenta le casse di anticipi. Gli anticipi sono versati sul conto bancario aperto a nome della cassa di anticipi. Le casse di anticipi interessate possono essere alimentate direttamente con entrate varie locali, come in particolare quelle risultanti da quanto segue: a) vendite di materiali; b) pubblicazioni; c) rimborsi vari; d) proventi da interessi. La regolarizzazione in spese o in entrate, varie o con destinazione specifica, interviene conformemente alla decisione di creazione di cui all’ e alle disposizioni del regolamento finanziario. Gli importi in questione sono dedotti dall’ordinatore al momento della successiva ricostituzione delle stesse casse di anticipi. 2.   In particolare per evitare perdite di cambio, l’amministratore degli anticipi può effettuare trasferimenti tra i diversi conti bancari attinenti alla medesima cassa di anticipi.
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Dotazione delle casse di anticipi (Art. 69 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo