Art. 60

Gestione dei saldi dei conti

In vigore dal 29 ott 2012
Gestione dei saldi dei conti ( del regolamento finanziario) 1.   Il contabile si assicura che il saldo dei conti bancari di cui all’ non si discosti significativamente dalle previsioni di tesoreria di cui all’, paragrafo 2, e, in ogni caso, di quanto segue: a) che nessun saldo di questi conti sia debitore; b) che il saldo sia periodicamente convertito in euro, quando i conti sono in altra valuta. 2.   Il contabile non può mantenere su conti in valuta saldi che potrebbero causare all’istituzione perdite eccessive a seguito della variazione dei tassi di cambio.
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Gestione dei saldi dei conti (Art. 60 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo