Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 ott 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1.
per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli;
2.
per «posizione» si intende l’ammontare di titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15, posseduti o tenuti in custodia da un soggetto dichiarante effettivo alla fine del periodo di riferimento, come ulteriormente definito nella parte 4 dell’allegato II;
3.
i termini «ente creditizio impresa madre», «società di partecipazione finanziaria madre», «filiazione» e «succursale» hanno il significato definito dall’ della Direttiva 2006/48/CE;
4.
per «gruppo bancario» si intende a) un ente creditizio impresa madre e tutte le sue filiazioni e succursali finanziarie, diverse dalle imprese di assicurazione che sono state ufficialmente autorizzate in conformità dell’ della Direttiva 73/239/CEE (9) o dell’ della Direttiva 2002/83/CE (10); o b) una società di partecipazione finanziaria madre e tutte le sue filiazioni e succursali finanziarie, diverse dalle imprese di assicurazione che sono state ufficialmente autorizzate in conformità dell’ della Direttiva 73/239/CEE o dell’ della Direttiva 2002/83/CE, purché in entrambi i casi la capogruppo sia a capo del gruppo bancario. Un ente senza filiazioni costituisce un gruppo a sé stante, purché l’ente non sia esso stesso una filiazione;
5.
il termine «residente» ha il significato di cui all’, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 2533/98;
6.
i termini «istituzione finanziaria monetaria» (IFM), «ente creditizio» (EC) e «fondo comune monetario» (FCM) hanno il significato di cui all’ del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Il settore delle IFM comprende gli EC e gli FCM;
7.
il termine «fondo di investimento» (FI) ha il significato di cui all’ del Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8);
8.
il termine «società veicolo finanziaria» (SV) ha il significato di cui all’, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30);
9.
per «custode» si intende un ente appartenente al settore delle «società finanziarie» (S.12 (11)) e che si occupa dell’affitto di cassette di sicurezza e dell’amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, compresi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali, come specificato nella sezione b, punto 1), dell’allegato I della Direttiva 2004/39/CE;
10.
per «impresa a capo di un gruppo bancario» si intende la società madre di un gruppo bancario, a condizione che essa sia un ente creditizio impresa madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, secondo la definizione dell’ della Direttiva 2006/48/CE e secondo l’attuazione negli Stati membri dell’Unione, eccetto che «nell’UE» è sostituito da «dell’area dell’euro» e «Stato membro» è sostituito da «Stato membro dell’area dell’euro»;
11.
per «impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione» si intende l’impresa a capo di un gruppo bancario identificato dal Consiglio direttivo come un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione ai sensi dell’, paragrafo 4;
12.
per «investitore» si intende qualsiasi ente o persona che possieda strumenti finanziari;
13.
per «titoli tenuti in custodia» si intendono i titoli che sono detenuti e amministrati dai custodi per conto degli investitori;
14.
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il soggetto dichiarante è residente;
15.
per «titoli» si intendono le seguenti tipologie di titoli:
a)
«titoli di credito» (F.3);
b)
«azioni quotate» (F.511);
c)
«quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52);
16.
per «disponibilità in titoli» si intende la proprietà economica dei titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15;
17.
per «codice ISIN» si intende il numero internazionale di identificazione dei titoli assegnato ai titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici, che identifica unicamente un’emissione di titoli (come definito dalla norma ISO 6166).
Storico versioni
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