Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
to di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n
Fonte: reg-2012-10-17-1011 — art. 1 →un organismo d'investimento collettivo soggetto ad autorizzazione in qualità di organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o costituisce un fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), investe in attività di breve termine e presenta come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o il mantenimento del valore di un investimento
Fonte: reg-2014-11-26-1333 — art. 1 →