Art. 3
Obblighi di segnalazione statistica
In vigore dal 17 ott 2012
Obblighi di segnalazione statistica
1. IFM, FI, SV e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell’allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.
2. Un custode informa la BCN competente circa l’esercizio delle attività di custodia entro una settimana dalla data d’inizio delle stesse, indipendentemente dal fatto che esso si aspetti di essere soggetto agli obblighi di segnalazione normali ai sensi del presente regolamento, salvo che il custode abbia informato altre autorità competenti.
I custodi forniscono alla BCN competente con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, alle operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai seguenti titoli con codice ISIN:
a)
titoli che tengono in custodia per conto di investitori residenti che non segnalano le proprie disponibilità ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla parte 3 dell’allegato I;
b)
titoli che tengono in custodia per conto di investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, conformemente alla parte 4 dell’allegato I;
c)
titoli emessi da enti dell’area dell’euro tenuti in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri al di fuori dell’area dell’euro e di investitori residenti al di fuori dell’Unione, conformemente alla parte 5 dell’allegato I.
3. Le imprese a capo di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono alla BCN competente, con frequenza trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo, compresi gli organismi non residenti. Tali dati sono segnalati sulla base del portafoglio lordo del gruppo, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da enti dello stesso gruppo.
In conformità alle istruzioni della BCN competente, le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano i dati in merito alle disponibilità in titoli, sulla base di uno dei tre metodi specificati nella parte 6 dell’allegato I.
4. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti nel a) Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); nel b) Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8); e nel c) Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).
5. I soggetti dichiaranti effettivi, in conformità alle istruzioni della BCN competente, segnalano a) i dati titolo per titolo in merito alle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, ove richiesti dalla BCN competente, le altre variazioni di volume; o b) le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie sulla base di uno dei metodi specificati nella parte 1 dell’allegato I. Ulteriori obblighi e indirizzi in merito alla compilazione delle operazioni sono stabiliti nella parte 3 dell’allegato II.
6. I soggetti dichiaranti effettivi, ove ciò sia indicato dalla BCN competente, segnalano con frequenza trimestrale o mensile i dati sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, in merito alle disponibilità in titoli senza codice ISIN, in conformità alla parte 7 dell’allegato I. Il presente paragrafo non si applica ai soggetti dichiaranti effettivi cui è concessa la deroga di cui all’.
7. I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2 e 4 dell’allegato II, nonché alle norme contabili di cui all’.
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