Art. 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

In vigore dal 17 ott 2012
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione 1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM, FI, SV, custodi e imprese a capo di gruppi bancari residenti, identificati dal Consiglio direttivo come gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 4 e a cui sono stati notificati i propri obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito collettivamente «soggetti dichiaranti effettivi» e individualmente «soggetto effettivamente dichiarante»). 2.   Se un FCM, un FI o una SV non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento. 3.   I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salva l’applicazione di una deroga ai sensi dell’. 4.   Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario sia soggetto agli obblighi di segnalazione, ove esso abbia attività di bilancio consolidato, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, della Direttiva 2006/48/CE: a) maggiori dello 0,5% del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell’Unione (di seguito la «soglia dello 0,5%»), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero: i) i dati con riferimento alla fine di dicembre dell’anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; o ii) se i dati di cui al punto i) non sono disponibili, i dati con riferimento alla fine di dicembre dell’anno precedente; o b) pari o sotto la soglia dello 0,5%, purché il gruppo bancario soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che lo rendono rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell’area dell’euro (in relazione, ad esempio, alle interconnessioni con gli altri enti finanziari dell’area dell’euro; alle attività inter-giurisdizionali; all’insostituibilità; alla complessità della struttura aziendale) e/o di singoli Stati membri dell’area dell’euro (in relazione, ad esempio, all’importanza relativa di un gruppo bancario all’interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell’area dell’euro). 5.   La BCN competente notifica alle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione la decisione del Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 e i loro obblighi ai sensi del presente regolamento. 6.   Fatto salvo l’, le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione che ricevono una notifica in conformità al paragrafo 5, dopo l’invio della prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, cominciano a segnalare i dati entro sei mesi dalla data della notifica. 7.   L’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione, che riceve una notifica ai sensi del paragrafo 5, informa la BCN competente delle modifiche relative alla propria denominazione o forma giuridica, di fusioni o ristrutturazioni e di qualsiasi altro evento o circostanza che incida sui suoi obblighi di segnalazione, entro 14 giorni dalla data di tale evento o circostanza. 8.   L’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione che riceve una notifica ai sensi del paragrafo 5 resta soggetto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento finché non riceve una notifica contraria dalla BCN competente.
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