Art. 4

Deroghe

In vigore dal 17 ott 2012
Deroghe 1.   A discrezione di ciascuna BCN competente, possono concedersi le seguenti deroghe ai soggetti dichiaranti effettivi: a) negli Stati membri dell’area dell’euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia inferiore o pari al valore di mercato a 40 miliardi di EUR: i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo di IFM, FI, SV e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40%. Le SV che non segnalano i dati titolo per titolo, in conformità al Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) hanno il diritto, in conformità alle istruzioni della BCN competente, di superare tale soglia per i primi due anni dall’inizio dell’attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento; ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all’ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 40%. b) Negli Stati membri dell’area dell’euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia superiore al valore di mercato a 40 miliardi di EUR: i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo di IFM, FI, SV e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5%; ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all’ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 5%. c) Le BCN consultano la BCE in merito all’utilizzo delle informazioni al fine di identificare il totale delle disponibilità in titoli al valore di mercato, necessario alla concessione delle deroghe ai sensi del presente paragrafo. 2.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione illustrati all’, paragrafo 1, a favore degli EC nei seguenti casi: a) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all’ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC nello Stato membro dell’area dell’euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5%; b) tuttavia, tale soglia può essere innalzata al 15% per i primi due anni a seguito dell’inizio dell’attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento; c) la soglia di cui alle lettere a) e b) è calcolata sulla base del totale delle disponibilità in titoli per lo Stato membro interessato, previa applicazione di eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 1. 3.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2% dei titoli detenuti dai FCM dell’area dell’euro. Tale soglia del 2% è calcolata sulla base del totale delle disponibilità in titoli detenute dagli FCM nello Stato membro interessato, previa applicazione di eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 1. 4.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 1, a favore di tutti le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con il codice ISIN costituisca meno del 2% dei titoli detenuti dalle SV dell’area dell’euro. Tale soglia del 2% è calcolata sulla base del totale delle disponibilità in titoli detenute dalle SV nello Stato membro interessato, previa applicazione di eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 1. 5.   Le BCN possono decidere di concedere le seguenti deroghe ai custodi: a) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 2, lettera a), i custodi, a condizione che i dati di cui al suddetto articolo possano essere ricavati da altre fonti statistiche o di vigilanza, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. Inoltre, trovano applicazione le seguenti norme: i) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera a), e nei quali i dati di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 60% dell’ammontare dei titoli di cui all’, paragrafo 2, lettera a); ii) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera b), e nei quali i dati di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 75% dell’ammontare dei titoli di cui all’, paragrafo 2, lettera a). b) Le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 2, lettere b) e c), i custodi che detengono un ammontare totale di titoli per conto di tutti gli investitori non residenti inferiore a 10 miliardi di EUR. 6.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’, paragrafo 3, a favore delle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione nei seguenti casi: a) le BCN possono permettere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95% dell’ammontare dei titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo, in conformità agli obblighi statuiti dal presente regolamento, a condizione che il restante 5% dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente; b) le BCN possono richiedere alle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione di fornire informazioni ulteriori in merito alla tipologia di titoli esclusa dagli obblighi di segnalazione ai sensi della lettera a). 7.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, qualora i soggetti dichiaranti effettivi segnalino gli stessi dati ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), del Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) o del Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), ovvero qualora le BCN possano ottenere gli stessi data in altro modo, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. 8.   In relazione ai soggetti dichiaranti effettivi per i quali opera la deroga di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4, le BCN continuano a raccogliere, su base annuale, i dati in merito all’ammontare di titoli che detengono o tengono in custodia in conformità ai requisiti stabiliti all’, paragrafo 1, sia su base aggregata, sia titolo per titolo. 9.   Le BCN verificano l’assolvimento delle condizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 7, ove applicabili, ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ciascun anno solare. 10.   La BCN competente ritira le eventuali deroghe concesse ai custodi ai sensi del paragrafo 5, lettera a), qualora i dati provenienti da altre fonti statistiche o di vigilanza, che soddisfano i requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III, non le siano stati resi disponibili entro il termine, per tre periodi di segnalazione consecutivi, a prescindere dall’eventuale colpa dei custodi. I custodi iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato loro la revoca della deroga. 11.   Le BCN possono decidere di indirizzare obblighi di segnalazione ad hoc ai soggetti dichiaranti effettivi cui siano state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, in conformità al livello di dettaglio che ritengano necessario. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano le informazioni richieste ad hoc entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente. 12.   I soggetti dichiaranti effettivi hanno la facoltà di non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che non si avvalga delle deroghe concesse dalla BCN competente ne può fare uso, previo ottenimento del consenso di tale BCN.
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