Art. 6

Tempestività

In vigore dal 17 ott 2012
Tempestività 1.   Le BCN decidono entro quale termine devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti effettivi al fine di essere in grado di svolgere le procedure di controllo della qualità necessarie e di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2. 2.   Le BCN trasmettono alla BCE per i soggetti dichiaranti effettivi: a) i dati trimestrali titolo per titolo, in conformità all’, paragrafi 1, 2 e 5, entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o b) i dati mensili titolo per titolo, in conformità all’, paragrafo 5, e alla parte I dell’allegato I, secondo una delle opzioni seguenti: i) su base trimestrale per i tre mesi del trimestre di riferimento, entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o ii) su base mensile per ciascun mese del trimestre di riferimento, entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono; o c) le posizioni trimestrali titolo per titolo, in conformità all’, paragrafo 3, entro la fine: i) dal 2013 al 2015: del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; e ii) dal 2016: del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono. 3.   Qualora una scadenza di cui al paragrafo 2 cada in un giorno di chiusura di TARGET2, la scadenza è estesa al successivo giorno di operatività di TARGET2, come indicato sul sito Internet della BCE.
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