Art. 8
Verifica e raccolta obbligatoria
In vigore dal 17 ott 2012
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano i diritti di verifica, in conformità al livello di dettaglio ritenuto necessario dalla BCN competente, o di raccolta delle informazioni che i soggetti dichiaranti effettivi devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare tali diritti. In particolare, tali diritti sono esercitati dalle BCN qualora i soggetti dichiaranti effettivi non soddisfino i requisiti minimi specificati nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1011:oj#art-8