Art. 8 · Verifica e raccolta obbligatoria

Art. 8

Verifica e raccolta obbligatoria

In vigore dal 17 ott 2012
Verifica e raccolta obbligatoria Le BCN esercitano i diritti di verifica, in conformità al livello di dettaglio ritenuto necessario dalla BCN competente, o di raccolta delle informazioni che i soggetti dichiaranti effettivi devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare tali diritti. In particolare, tali diritti sono esercitati dalle BCN qualora i soggetti dichiaranti effettivi non soddisfino i requisiti minimi specificati nell’allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1011:oj#art-8