Art. 7

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

In vigore dal 17 ott 2012
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione 1.   I soggetti dichiaranti effettivi rispettano gli obblighi di segnalazione cui sono soggetti, in conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato III. 2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi i soggetti dichiaranti effettivi, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN decidono se richiedere ai custodi la segnalazione dei dati titolo per titolo per ciascun investitore. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di controllare la conformità ai requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza e la revisione specificati nell’allegato III.
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