Art. 5
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
In vigore dal 12 lug 2012
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
1. In presenza di una richiesta in tal senso, l’AESFEM permette l’accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato dell’indagine o il consiglio delle autorità di vigilanza ha trasmesso una sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.
2. I documenti del fascicolo consultati a norma del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:946:oj#art-5