Art. 6
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
In vigore dal 12 lug 2012
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
1. La facoltà dell’AESFEM d’imporre sanzioni pecuniarie alle agenzie di rating del credito è soggetta ai termini di prescrizione seguenti:
a)
tre anni in caso di violazioni che comportano sanzioni pecuniarie per cui l’articolo 36 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede un importo di base minimo fino a 50 000 EUR;
b)
cinque anni nel caso di tutte le altre violazioni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, i termini decorrono dal giorno in cui la violazione cessa.
3. Qualsiasi atto compiuto dall’AESFEM ai fini di un’indagine o procedimento per una violazione di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’atto è notificato all’agenzia di rating del credito o alla persona soggetta a indagine o interessata dal procedimento.
4. Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’AESFEM abbia imposto alcuna sanzione pecuniaria. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie è sospeso fintantoché la decisione dell’AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento eruopeo e del Consiglio (5) e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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