Art. 8
Riscossione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate
In vigore dal 12 lug 2012
Riscossione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate
Gli importi risultanti dalle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate riscossi dall’AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Nel frattempo tali importi non sono iscritti nel bilancio dell’AESFEM né registrati come disponibilità di bilancio.
Una volta appurato che le sanzioni pecuniarie e/o sanzioni reiterate sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell’AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’UE come entrate generali.
Il contabile dell’AESFEM riferisce periodicamente all’ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate imposte e sulla relativa situazione.
Storico versioni
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