Art. 7
Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni
In vigore dal 12 lug 2012
Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni
1. La facoltà dell’AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 36 bis e 36 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni:
a)
una notifica con cui l’AESFEM segnala all’agenzia di rating del credito o altra persona interessata una decisione che varia l’importo originario della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata;
b)
un atto dell’AESFEM, o di un’autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell’AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata.
4. Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:
a)
il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto;
b)
l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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