Art. 7

Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni

In vigore dal 12 lug 2012
Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni 1.   La facoltà dell’AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 36 bis e 36 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni: a) una notifica con cui l’AESFEM segnala all’agenzia di rating del credito o altra persona interessata una decisione che varia l’importo originario della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata; b) un atto dell’AESFEM, o di un’autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell’AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata. 4.   Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. 5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché: a) il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto; b) l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2012/946) — Testo vigente | Portale Normativo