Art. 4
Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM sulle sanzioni reiterate
In vigore dal 12 lug 2012
Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM sulle sanzioni reiterate
Prima di adottare una decisione che impone una sanzione reiterata a norma dell’articolo 36 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell’imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione reiterata.
Non possono più essere imposte sanzioni reiterate una volta che l’agenzia di rating del credito o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
Storico versioni
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