Art. 3
Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM su sanzioni pecuniarie e misure di vigilanza
In vigore dal 12 lug 2012
Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM su sanzioni pecuniarie e misure di vigilanza
1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM include almeno i documenti seguenti:
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copia della sintesi dei risultati trasmessa all’agenzia di rating del credito,
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copia delle osservazioni scritte dell’agenzia di rating del credito,
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verbale dell’eventuale audizione.
2. Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano indicare alcuna violazione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alla persona soggetta ad indagine.
4. Se non condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alla persona soggetta ad indagine.
La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
5. Se condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM informa di conseguenza la persona soggetta ad indagine. L’informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM che ha stabilito che la persona soggetta ad indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, e che ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 36 bis, notifica immediatamente tale decisione alla persona soggetta ad indagine.
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