Art. 5 · Accesso al fascicolo e uso dei documenti

Art. 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

In vigore dal 12 lug 2012
Accesso al fascicolo e uso dei documenti 1.   In presenza di una richiesta in tal senso, l’AESFEM permette l’accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato dell’indagine o il consiglio delle autorità di vigilanza ha trasmesso una sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati. 2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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