Art. 24

Tracciabilità dell’identificazione dei segnali

In vigore dal 19 giu 2012
Tracciabilità dell’identificazione dei segnali 1.   Le autorità competenti nazionali e l’agenzia tengono traccia delle loro attività di identificazione dei segnali svolte nella banca dati Eudravigilance, delle relative interrogazioni e dei loro risultati. 2.   La tracciabilità permette di ricostruire in che modo i segnali sono stati rilevati e in che modo i segnali convalidati e confermati sono stati valutati.
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