Art. 24
Tracciabilità dell’identificazione dei segnali
In vigore dal 19 giu 2012
Tracciabilità dell’identificazione dei segnali
1. Le autorità competenti nazionali e l’agenzia tengono traccia delle loro attività di identificazione dei segnali svolte nella banca dati Eudravigilance, delle relative interrogazioni e dei loro risultati.
2. La tracciabilità permette di ricostruire in che modo i segnali sono stati rilevati e in che modo i segnali convalidati e confermati sono stati valutati.
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