Art. 93

Misure transitorie relative a biocidi non compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE

In vigore dal 22 mag 2012
Misure transitorie relative a biocidi non compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE 1.   Fatto salvo l’, le domande di autorizzazione di biocidi non compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE e che ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che erano disponibili sul mercato al 1o settembre 2013 sono presentate non oltre il 1o settembre 2017. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, i biocidi di cui al paragrafo 1 del presente articolo per i quali è stata presentata una domanda conformemente al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere usati fino alla data della decisione che rilascia l’autorizzazione. In caso di decisione che rifiuta il rilascio dell’autorizzazione, il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a partire da 180 giorni dopo tale decisione. In deroga all’, paragrafo 1, i biocidi di cui al paragrafo 1 del presente articolo per i quali non è stata presentata una domanda conformemente al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere usati per 180 giorni dopo il 1o settembre 2017. Lo smaltimento e l’uso delle giacenze di biocidi non autorizzati per l’uso pertinente dall’autorità competente o dalla Commissione possono continuare fino a 365 giorni dopo la data della decisione di cui al primo comma o fino a dodici mesi dopo la data di cui al secondo comma, se successiva.
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Misure transitorie relative a biocidi non compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE (Art. 93 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo