Art. 92

Misure transitorie relative a biocidi autorizzati/registrati a norma della direttiva 98/8/CE

In vigore dal 22 mag 2012
Misure transitorie relative a biocidi autorizzati/registrati a norma della direttiva 98/8/CE 1.   I biocidi per i quali un’autorizzazione o registrazione conformemente agli o 17 della direttiva 98/8/CE è stata rilasciata prima del 1o settembre 2013 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e usati subordinatamente, se del caso, a eventuali condizioni di autorizzazione o registrazione previste da tale direttiva fino alla data di scadenza dell’autorizzazione o registrazione o alla sua revoca. 2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai biocidi di cui al detto paragrafo a decorrere dal 1o settembre 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:528:oj#art-92

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure transitorie relative a biocidi autorizzati/registrati a norma della direttiva 98/8/CE (Art. 92 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo