Art. 92
Misure transitorie relative a biocidi autorizzati/registrati a norma della direttiva 98/8/CE
In vigore dal 22 mag 2012
Misure transitorie relative a biocidi autorizzati/registrati a norma della direttiva 98/8/CE
1. I biocidi per i quali un’autorizzazione o registrazione conformemente agli o 17 della direttiva 98/8/CE è stata rilasciata prima del 1o settembre 2013 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e usati subordinatamente, se del caso, a eventuali condizioni di autorizzazione o registrazione previste da tale direttiva fino alla data di scadenza dell’autorizzazione o registrazione o alla sua revoca.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai biocidi di cui al detto paragrafo a decorrere dal 1o settembre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:528:oj#art-92