Art. 91

Misure transitorie relative alle domande di autorizzazione di biocidi presentate a norma della direttiva 98/8/CE

In vigore dal 22 mag 2012
Misure transitorie relative alle domande di autorizzazione di biocidi presentate a norma della direttiva 98/8/CE Le domande di autorizzazione per biocidi presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di detta direttiva. In deroga al primo comma, si applica quanto segue: — ove la valutazione del rischio di un principio attivo indica che sono soddisfatti uno o più criteri elencati all’, paragrafo 1, il biocida è autorizzato conformemente all’, — ove la valutazione del rischio di un principio attivo indica che sono soddisfatti uno o più criteri elencati all’, il biocida è autorizzato conformemente all’. Se dalla valutazione emergono motivi di preoccupazione connessi all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, non comprese nella direttiva 98/8/CE, il richiedente ha la possibilità di fornire informazioni aggiuntive.
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Misure transitorie relative alle domande di autorizzazione di biocidi presentate a norma della direttiva 98/8/CE (Art. 91 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo