Art. 94

Misure transitorie relative agli articoli trattati

In vigore dal 22 mag 2012
Misure transitorie relative agli articoli trattati 1.   In deroga all’ e fatto salvo l’, gli articoli trattati che erano disponibili sul mercato al 1o settembre 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino alla data di una decisione relativa all’approvazione o alla non approvazione per il tipo di prodotto pertinente del principio o dei principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati gli articoli trattati o in essi contenuti se la domanda di approvazione del principio attivo o dei principi attivi per il tipo di prodotto pertinente è presentata almeno entro il 1o settembre 2016. 2.   In caso di decisione relativa alla non approvazione di un principio attivo per il tipo di prodotto pertinente, gli articoli trattati che sono stati trattati con o contengono biocidi contenenti il principio attivo in questione non sono più immessi sul mercato a decorrere da 180 giorni dopo detta decisione o a decorrere dal 1o settembre 2016, a seconda di quale delle circostanze si verifichi più tardi, a meno che non sia stata presentata una domanda di approvazione conformemente al paragrafo 1.
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Misure transitorie relative agli articoli trattati (Art. 94 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo