Art. 17

Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi

In vigore dal 22 mag 2012
Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi 1.   I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento. 2.   Le domande di autorizzazione sono fatte dal, o per conto del, potenziale titolare dell’autorizzazione. Le domande di autorizzazione nazionale in uno Stato membro sono presentate all’autorità competente di detto Stato membro («autorità competente ricevente»). Le domande di autorizzazione dell’Unione sono presentate all’Agenzia. 3.   L’autorizzazione può essere concessa per un singolo biocida o per una famiglia di biocidi. 4.   L’autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di dieci anni. 5.   I biocidi sono usati nel rispetto dei termini e delle condizioni di autorizzazione stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 1, e dei requisiti in materia di etichettatura e imballaggio di cui all’. L’uso corretto prevede l’applicazione razionale di una serie di misure fisiche, biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre l’uso dei biocidi al minimo necessario e di adottare le precauzioni appropriate. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire al pubblico delle informazioni appropriate sui benefici e sui rischi dei biocidi, nonché sulle possibilità di ridurre al minimo il loro impiego. 6.   Il titolare di un’autorizzazione notifica a ogni autorità competente che ha rilasciato un’autorizzazione nazionale per una famiglia di biocidi, ciascun prodotto della famiglia di biocidi almeno trenta giorni prima di immetterlo sul mercato, salvi i casi in cui un determinato prodotto sia esplicitamente identificato nell’autorizzazione o la variazione della composizione riguardi solo pigmenti profumi e coloranti nell’ambito delle variazioni permesse. Nella notifica sono indicate la composizione esatta, la denominazione commerciale e il suffisso del numero di autorizzazione. Nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, il titolare dell’autorizzazione presenta la notifica all’Agenzia e alla Commissione. 7.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, precisa le procedure di autorizzazione degli stessi biocidi dalla stessa impresa o da imprese diverse, secondo condizioni identiche. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi (Art. 17 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo