Art. 22

Contenuto dell’autorizzazione

In vigore dal 22 mag 2012
Contenuto dell’autorizzazione 1.   L’autorizzazione stabilisce i termini e le condizioni per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo o della famiglia di biocidi e include un sommario delle caratteristiche del biocida. 2.   Fatti salvi gli , il sommario delle caratteristiche per un biocida singolo o, nel caso di una famiglia di biocidi, per i biocidi di tale famiglia, contiene le informazioni seguenti: a) la denominazione commerciale del biocida; b) il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione; c) la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione; d) il numero dell’autorizzazione del biocida corredato, nel caso di una famiglia di biocidi, dei suffissi da applicare ai biocidi singoli nell’ambito della famiglia di biocidi; e) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e sostanze non attive, la cui conoscenza sia fondamentale per un uso corretto del biocida e, nel caso di una famiglia di biocidi, la composizione quantitativa indica una percentuale minima e massima per ciascun principio attivo o sostanza non attiva; la percentuale minima indicata per determinate sostanze può essere pari allo 0 %; f) i fabbricanti del biocida (nomi e indirizzi, inclusa l’ubicazione degli stabilimenti di produzione); g) i fabbricanti dei principi attivi (nomi e indirizzi, inclusa l’ubicazione degli stabilimenti di produzione); h) il tipo di formulazione del biocida; i) le frasi di rischio e i consigli di prudenza; j) il tipo di prodotto e, se pertinente, una descrizione esatta dell’uso autorizzato; k) gli organismi nocivi bersaglio; l) le dosi di applicazione e le istruzioni per l’uso; m) le categorie di utilizzatori; n) i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente; o) le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio; p) le condizioni di magazzinaggio e durata di conservazione del biocida in normali condizioni di magazzinaggio; q) se pertinenti, altre informazioni sul biocida.
Storico versioni

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