Art. 22
Contenuto dell’autorizzazione
In vigore dal 22 mag 2012
Contenuto dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione stabilisce i termini e le condizioni per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo o della famiglia di biocidi e include un sommario delle caratteristiche del biocida.
2. Fatti salvi gli , il sommario delle caratteristiche per un biocida singolo o, nel caso di una famiglia di biocidi, per i biocidi di tale famiglia, contiene le informazioni seguenti:
a)
la denominazione commerciale del biocida;
b)
il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
c)
la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione;
d)
il numero dell’autorizzazione del biocida corredato, nel caso di una famiglia di biocidi, dei suffissi da applicare ai biocidi singoli nell’ambito della famiglia di biocidi;
e)
la composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e sostanze non attive, la cui conoscenza sia fondamentale per un uso corretto del biocida e, nel caso di una famiglia di biocidi, la composizione quantitativa indica una percentuale minima e massima per ciascun principio attivo o sostanza non attiva; la percentuale minima indicata per determinate sostanze può essere pari allo 0 %;
f)
i fabbricanti del biocida (nomi e indirizzi, inclusa l’ubicazione degli stabilimenti di produzione);
g)
i fabbricanti dei principi attivi (nomi e indirizzi, inclusa l’ubicazione degli stabilimenti di produzione);
h)
il tipo di formulazione del biocida;
i)
le frasi di rischio e i consigli di prudenza;
j)
il tipo di prodotto e, se pertinente, una descrizione esatta dell’uso autorizzato;
k)
gli organismi nocivi bersaglio;
l)
le dosi di applicazione e le istruzioni per l’uso;
m)
le categorie di utilizzatori;
n)
i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente;
o)
le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio;
p)
le condizioni di magazzinaggio e durata di conservazione del biocida in normali condizioni di magazzinaggio;
q)
se pertinenti, altre informazioni sul biocida.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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