Art. 20

Requisiti relativi alle domande di autorizzazione

In vigore dal 22 mag 2012
Requisiti relativi alle domande di autorizzazione 1.   Il richiedente un’autorizzazione trasmette, unitamente alla domanda, i seguenti documenti: a) per biocidi diversi dai biocidi rispondenti alle condizioni di cui all’: i) un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida rispondente ai requisiti di cui all’allegato III; ii) un sommario delle caratteristiche del biocida comprendente le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) nonché lettere da e) a q), a seconda dei casi; iii) un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II per ogni principio attivo contenuto nel biocida; b) per biocidi che il richiedente ritiene rispondenti alle condizioni di cui all’: i) un sommario delle caratteristiche del biocida di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo; ii) i dati di efficacia; e iii) qualsiasi altra informazione pertinente a sostegno della conclusione che il biocida risponde alle condizioni di cui all’. 2.   L’autorità competente ricevente può chiedere che le domande di autorizzazione nazionale siano trasmesse in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità competente. 3.   Per le domande di autorizzazione dell’Unione, presentate a norma dell’, il richiedente trasmette il riassunto delle caratteristiche del biocida di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente articolo, in una delle lingue ufficiali dell’Unione accettata dall’autorità di valutazione competente al momento della domanda e, prima dell’autorizzazione del biocida, in tutte le lingue ufficiali.
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