Art. 25
Ammissibilità della procedura di autorizzazione semplificata
In vigore dal 22 mag 2012
Ammissibilità della procedura di autorizzazione semplificata
Per i biocidi ammessi a beneficiarne, può essere presentata una domanda di autorizzazione secondo una procedura di autorizzazione semplificata. Un biocida è ammesso a beneficiarne se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
tutti i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’allegato I e rispettano tutte le restrizioni previste da tale allegato;
b)
il biocida non contiene alcuna sostanza che desta preoccupazione;
c)
il biocida non contiene alcun nanomateriale;
d)
il biocida è sufficientemente efficace; e
e)
la manipolazione e l’uso previsto del biocida non richiedono attrezzature di protezione personale.
Storico versioni
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