Art. 25 · Ammissibilità della procedura di autorizzazione semplificata

Art. 25

Ammissibilità della procedura di autorizzazione semplificata

In vigore dal 22 mag 2012
Ammissibilità della procedura di autorizzazione semplificata Per i biocidi ammessi a beneficiarne, può essere presentata una domanda di autorizzazione secondo una procedura di autorizzazione semplificata. Un biocida è ammesso a beneficiarne se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) tutti i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’allegato I e rispettano tutte le restrizioni previste da tale allegato; b) il biocida non contiene alcuna sostanza che desta preoccupazione; c) il biocida non contiene alcun nanomateriale; d) il biocida è sufficientemente efficace; e e) la manipolazione e l’uso previsto del biocida non richiedono attrezzature di protezione personale.
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