Art. 66

Riservatezza

In vigore dal 22 mag 2012
Riservatezza 1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (50) e le norme adottate dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, conformemente all’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano ai documenti conservati dall’Agenzia ai fini del presente regolamento. 2.   L’Agenzia e le autorità competenti rifiutano l’accesso alle informazioni la cui divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali o della vita privata e della sicurezza degli interessati. La divulgazione delle informazioni seguenti è di norma considerata pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali o della vita privata e della sicurezza degli interessati: a) dettagli sulla composizione completa del biocida; b) quantità esatta del principio attivo o del biocida fabbricato o messo a disposizione sul mercato; c) collegamenti tra il fabbricante di un principio attivo e la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un biocida o tra la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un biocida e i distributori del prodotto; d) nomi e indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione sui vertebrati. Tuttavia, qualora fosse indispensabile un’azione urgente per tutelare la salute umana, la salute animale, la sicurezza o l’ambiente o per altre ragioni di interesse pubblico prevalente, l’Agenzia o le autorità competenti divulgano le informazioni di cui al presente paragrafo. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’accesso alle seguenti informazioni non è più in alcun caso rifiutabile: a) il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione; b) il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida; c) il nome e l’indirizzo del fabbricante del principio attivo; d) il contenuto del principio attivo o dei principi attivi presenti nel biocida e la denominazione del biocida; e) le proprietà fisico-chimiche del biocida; f) i metodi eventualmente utilizzati per rendere innocui il principio attivo o il biocida; g) la sintesi dei risultati dei test di cui all’ per accertare l’efficacia del prodotto e gli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente e, se opportuno, la sua capacità di favorire la resistenza; h) i metodi e le precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, il trasporto e l’uso, nonché i rischi d’incendio o di altra natura; i) le schede di dati di sicurezza; j) i metodi di analisi di cui all’, paragrafo 1, lettera c); k) le modalità di smaltimento del prodotto e del suo imballaggio; l) le procedure da seguire e le misure da adottare in caso di perdita o fuga; m) le misure di pronto soccorso e i consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di lesioni alle persone. 4.   Chiunque trasmetta all’Agenzia o a un’autorità competente informazioni relative a un principio attivo o a un biocida ai fini del presente regolamento può chiedere che le informazioni di cui all’, paragrafo 3, non siano rese disponibili, allegando le motivazioni per le quali la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere i suoi interessi commerciali o quelli di terzi interessati.
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Riservatezza (Art. 66 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo