Art. 24

Durata delle restrizioni

In vigore dal 14 mar 2012
Durata delle restrizioni Una misura imposta a norma dell’ o 21 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’. La misura può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori a tre mesi, se continuano a sussistere i motivi per la sua adozione. La misura decade automaticamente se non è prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi.
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Durata delle restrizioni (Art. 24 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo