Art. 23.tit_1

Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo

In vigore dal 14 mar 2012
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Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo (Art. 23.tit_1 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo