Art. 26

Notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti

In vigore dal 14 mar 2012
Notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti 1.   Prima di imporre o prorogare una misura a norma degli o 21 e prima di imporre restrizioni a norma dell’, un’autorità competente notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la misura proposta. 2.   La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, le categorie di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno di tali misure e il momento in cui le misure dovrebbero entrare in vigore. 3.   La notifica di una proposta di imposizione o proroga di una misura a norma degli o 21 è effettuata almeno ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore o di proroga della misura. In circostanze eccezionali, un’autorità competente può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima dell’entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore. La notifica di una restrizione a norma dell’ è effettuata prima della data prevista di entrata in vigore della misura. 4.   Un’autorità competente che riceve la notifica a norma del presente articolo può adottare misure in conformità degli articoli da 18 a 23 in tale Stato membro qualora sia convinta che la misura sia necessaria ai fini dell’assistenza all’autorità competente che effettua la notifica. L’autorità competente che riceve la notifica, dà comunicazione in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 anche quando propone di adottare misure.
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