Art. 25
Avviso di restrizioni
In vigore dal 14 mar 2012
Avviso di restrizioni
1. L’autorità competente pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di imporre o prorogare una misura di cui agli articoli da 18 a 23.
2. L’avviso specifica almeno i dettagli relativi:
a)
alle misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;
b)
alle ragioni per cui l’autorità competente ritiene sia necessario imporre le misure e la relativa documentazione a sostegno.
3. Una misura a norma degli articoli da 18 a 23 entra in vigore quando l’avviso è pubblicato o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione ad una operazione effettuata dopo l’entrata in vigore della misura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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