Art. 25 · Avviso di restrizioni

Art. 25

Avviso di restrizioni

In vigore dal 14 mar 2012
Avviso di restrizioni 1.   L’autorità competente pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di imporre o prorogare una misura di cui agli articoli da 18 a 23. 2.   L’avviso specifica almeno i dettagli relativi: a) alle misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata; b) alle ragioni per cui l’autorità competente ritiene sia necessario imporre le misure e la relativa documentazione a sostegno. 3.   Una misura a norma degli articoli da 18 a 23 entra in vigore quando l’avviso è pubblicato o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione ad una operazione effettuata dopo l’entrata in vigore della misura.
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