Art. 18
Notifica e comunicazione al pubblico in circostanze eccezionali
In vigore dal 14 mar 2012
Notifica e comunicazione al pubblico in circostanze eccezionali
1. Fatto salvo l’, un’autorità competente può imporre a persone fisiche o giuridiche, che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari, di notificare o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione, quando quest’ultima raggiunge o scende al di sotto di una soglia di notifica fissata dall’autorità competente, e quando:
a)
si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
b)
la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli strumenti finanziari già sottoposti ad obblighi di trasparenza a norma degli articoli da 5 a 8. La misura di cui al paragrafo 1 può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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