Art. 22

Misure di altre autorità competenti

In vigore dal 14 mar 2012
Misure di altre autorità competenti Fatto salvo l’, un’autorità competente può imporre o prorogare una misura ai sensi degli o 21 in relazione a uno strumento finanziario per il quale non è l’autorità competente interessata solo previo assenso di detta autorità.
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Misure di altre autorità competenti (Art. 22 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo