Art. 21

Restrizioni alle operazioni relative a credit default swap su emittenti sovrani in circostanze eccezionali

In vigore dal 14 mar 2012
Restrizioni alle operazioni relative a credit default swap su emittenti sovrani in circostanze eccezionali 1.   Fatto salvo l’, un’autorità competente può limitare la facoltà delle persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni su credit default swap su emittenti sovrani, o può limitare il valore delle posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani che tali persone sono autorizzate ad assumere, quando: a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici. 2.   Una misura adottata a norma del paragrafo 1 può essere applicata alle operazioni su credit default swap su emittenti sovrani di una categoria specifica o a operazioni specifiche su credit default swap su emittenti sovrani. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
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Restrizioni alle operazioni relative a credit default swap su emittenti sovrani in circostanze eccezionali (Art. 21 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo