Art. 19

Notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali

In vigore dal 14 mar 2012
Notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali 1.   Fatto salvo l’, un’autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando: a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici. 2.   Un’autorità competente può imporre alle persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare ogni variazione significativa delle commissioni richieste per tali operazioni.
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Notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali (Art. 19 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo