Art. 8
In vigore dal 18 gen 2012
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.
2. L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria:
a)
esplorazione di greggio e gas naturale;
b)
produzione di greggio e gas naturale;
c)
raffinazione;
d)
liquefazione di gas naturale.
3. L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.
Storico versioni
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