Art. 8

In vigore dal 18 gen 2012
1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria. 2.   L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria: a) esplorazione di greggio e gas naturale; b) produzione di greggio e gas naturale; c) raffinazione; d) liquefazione di gas naturale. 3.   L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.
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