Art. 4
In vigore dal 18 gen 2012
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III.
2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati ad operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo siriano, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Siria.
3. L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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