Art. 6
In vigore dal 18 gen 2012
È vietato:
a)
importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
i)
siano originari della Siria; o
ii)
siano stati esportati dalla Siria;
b)
acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;
c)
trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c); e
e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).
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