Art. 7
In vigore dal 18 gen 2012
I divieti di cui all' non si applicano:
a)
all'esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o
b)
all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.
Storico versioni
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