Art. 3

In vigore dal 18 gen 2012
1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ("elenco comune delle attrezzature militari") (12) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c). 2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a: — assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF); — materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU; o — veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria, purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell'allegato III.
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