Art. 9
In vigore dal 18 gen 2012
È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato V, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI; e
c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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