Art. 7

In vigore dal 7 dic 2011
1.   Non si applica l’, paragrafo 1, lettera d) del primo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008. 2.   I benefici in termini di dazi doganali di cui all’, paragrafo 1, non sono applicabili alle quantità importate nel quadro della tolleranza di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione e in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, i titoli d’importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo. 4.   Nel quadro dei contingenti di cui all’, paragrafo 1, l’immissione in libera pratica dei prodotti all’interno dell’Unione è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti dei paesi interessati conformemente all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Il certificato d’origine non è tuttavia richiesto per le parti dei suddetti contingenti relative ai paesi per i quali è richiesto un titolo di esportazione ai sensi dell’ del presente regolamento, o per quelle la cui origine è descritta come «Tutti i paesi».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1273:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo