Art. 3

In vigore dal 7 dic 2011
Le domande di titoli di importazione relative a riso e rotture di riso originario della Tailandia o a riso originario dell’Australia o degli Stati Uniti, nell’ambito delle quantità previste all’, paragrafo 1, lettere a) e c), devono essere accompagnate dall’originale del titolo di esportazione, conforme agli allegati II, III e IV, rilasciato dall’organismo competente di tali paesi ivi indicato. Per quanto riguarda le parti 7, 8 e 9 dell’allegato II, le indicazioni sono facoltative.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2011/1273 — Testo vigente | Portale Normativo