Art. 4
In vigore dal 7 dic 2011
1. Le domande di titolo sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi del primo mese di ciascun sottoperiodo.
2. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione per i titoli d’importazione è fissato a:
—
46 EUR/t per i contingenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e d),
—
5 EUR/t per i contingenti di cui all’all’, paragrafo 1, lettere c) ed e).
3. Nella casella 8 della domanda di titolo d’importazione e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì».
I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.
4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:
a)
nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera a), una delle diciture elencate nell’allegato V;
b)
nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera b), una delle diciture elencate nell’allegato VI;
c)
nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera c), una delle diciture elencate nell’allegato VII;
d)
nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera d), una delle diciture riportate nell’allegato VIII;
e)
nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera e), una delle diciture elencate nell’allegato IX.
5. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i contingenti tariffari oggetto delle domande di titoli d’importazione di cui all’, primo comma, del presente regolamento, i richiedenti possono presentare più domande per uno stesso numero d’ordine di contingente per sottoperiodo contingentale d’importazione.
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