Art. 1
In vigore dal 7 dic 2011
1. Il 1o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione:
a)
63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero;
b)
1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fissato al 15 % ad valorem;
c)
100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , con una riduzione del 30,77 % del dazio stabilito all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (11);
d)
40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero;
e)
31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , a dazio zero.
I suddetti contingenti tariffari globali d’importazione sono ripartiti in contingenti tariffari d’importazione per paese d’origine e divisi in più sottoperiodi conformemente all’allegato I.
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle quote di cui al primo comma si applicano i regolamenti (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
2. Un contingente tariffario annuo di 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10 , con dazio fissato al 15 % ad valorem, è aperto il 1o gennaio di ogni anno con il numero d’ordine 09.0083.
Tale contingente è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12).
Storico versioni
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