Art. 8

In vigore dal 7 dic 2011
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18:00 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d’importazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo d’importazione nonché quello del titolo di esportazione, se quest’ultimo è richiesto; b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d’importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d’importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all’, terzo comma del presente regolamento; c) entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d’origine, precisando il tipo di imballaggio se si tratta di confezioni di peso pari o inferiore a 5 kg. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2011/1273 — Testo vigente | Portale Normativo