Art. 9

In vigore dal 7 dic 2011
1.   La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire: a) in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso l’Unione si sono significativamente modificati; e b) se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario. 2.   Qualora ricorra una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore unionale del riso. 3.   Le quantità importate in confezioni del tipo indicato al paragrafo 2 e immesse in libera pratica sono annotate sul rispettivo titolo d’importazione, conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2011/1273 — Testo vigente | Portale Normativo